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L'esercizio degli impianti per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento o trasformazione sono subordinati in genere al rilascio di una licenza da parte della Camera di commercio competente per territorio. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della località, la descrizione dei macchinari e delle attrezzature, le modalità di lavorazione e le potenzialità di produzione giornaliera.
La licenza di macinazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Coloro che non rinnovano la licenza non potranno continuare l'attività di macinazione; l'eventuale attività irregolare sarà assoggettata a sanzione amministrativa e a decreto di chiusura.
La Camera di commercio rilascia la licenza, acquisiti i pareri dell'Ispettorato del Lavoro, per la verifica dei requisiti tecnici e della capacità di macinazione, e dell'Azienda sanitaria locale, per le verifiche igienico-sanitarie.
In alcuni casi, come in Friuli Venezia Giulia, la licenza è stata sostituita dalla DIA - Denuncia di Inizio Attività.