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adempimenti » Attività di pulizia

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    05-07-2011

Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono chiamate dalla Legge 82/1994 “imprese di pulizia”.

Il D.M. Industria del 07/07/1997 n. 274, art. 1 comma I definisce tali attività come segue.

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi.

Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni per la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi.

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione.

Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) al Registro delle imprese o, secondo i casi, all'Albo delle imprese artigiane, dichiarando di possedere i seguenti requisiti:
- onorabilità (art. 2, L. 82/94)
- capacità economico-finanziaria (art. 2, c. 1, D.M. 274/97)
- capacità tecnica e organizzativa (art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97; art. 10, c. 3, D.L. 7/2007, convertito con modificazioni in Legge 40/2007).

I requisiti tecnico-organizzativi sono richiesti solo per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Tali imprese devono inoltre nominare un responsabile tecnico.

Le imprese possono ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Per maggiori particolari consultare il sito della propria camera di Commercio (v.sotto).
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione

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