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adempimenti » Elenco degli spedizionieri
DATA: 01-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02-09-2010
Ai sensi della Legge 1442/41 è spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri).
Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie, per conto del committente, sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.
Tale attività è soggetta ad iscrizione negli Elenchi autorizzati degli spedizionieri. Tali Elenchi sono interprovinciali e quindi tenuti solo da alcune Camere di commercio.
Novità
Dall'8 maggio 2010 è prevista la soppressione dell'Elenco degli spedizionieri, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).
Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (da adottarsi entro l’8 novembre) che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA di tali soggetti.
SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi Fonte: Redazione Camera di commercio
Elenco degli spedizionieri
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