Logo camcom.gov.it - Torna alla Home
  
Attualita

adempimenti » Ruolo dei mediatori marittimi

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    02-09-2010

Sono obbligati ad iscriversi nel Ruolo dei mediatori marittimi gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della propria attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Il Ruolo è distinto in due sezioni, ordinaria e speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose, nonché ogni altro incarico previsto dal Codice Civile o da leggi speciali.

L'iscrizione nel Ruolo è subordinata al possesso di requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione costituita presso la Camera di commercio. L'iscrizione nel Ruolo abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è a titolo personale: l'iscritto non può delegare le funzioni per l'esercizio della professione se non ad altro mediatore marittimo iscritto nella stessa sezione.

L'iscrizione può essere richiesta sia in forma individuale che in forma societaria; in quest'ultimo caso i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società.

Novità
Dall'8 maggio 2010 è prevista la soppressione del Ruolo dei mediatori marittimi, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (da adottarsi entro l’8 novembre) che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA di tali soggetti.

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Ruolo dei mediatori marittimi

adempimenti

  
Le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio

Italiane
Estere
Ricerca

Ricerca

Cerca per concetto
Cerca per provincia
Cerca per ATECO
Inserisci la tua chiave di ricerca