La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la ricezione di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge dal gestore per un periodo di 30 mesi.
Con la Pec, pertanto, è possibile inviare una e-mail con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni interessato potrà così notificare, se in possesso di Pec, atti legali, contratti, diffide, richieste sottoscrivendo i documenti con firma digitale e trasmettendo il tutto all’indirizzo Pec del destinatario pubblicato nel Registro imprese.
Obblighi per le società
A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185:
- le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della presente legge);
- le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data.
Obblighi per i professionisti
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro un anno dalla medesima data.
Modalità di iscrizione
I soggetti sopra indicati devono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), secondo le modalità specificate nella Circolare CR/49 allegata di seguito.
La successiva comunicazione dell’indirizzo di Pec al Registro imprese e tutte le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.