Nel linguaggio comune, “impresa”, “azienda” e “ditta” sono usati come sinonimi. Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi:
- l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore;
- l’azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.;
- la ditta è la denominazione commerciale dell’imprenditore (art. 2563 C.C.), cioè il nome con cui egli esercita la sua impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l’impresa deve avere una ditta.
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