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approfondimenti » Cosa si intende per “lavoro autonomo”

  • DATA:
    09-04-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    07-08-2008

Con tale espressione si intende (art. 2222 C.C. – “contratto d’opera”) ogni attività lavorativa che prevede  l’esecuzione, contro corrispettivo, di un’opera o di un servizio
-  con lavoro prevalentemente proprio;
-  senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il lavoro autonomo si differenzia dall’impresa principalmente per l’assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda.

Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le ultime disposizioni legislative in materia (D.Lgs. 276/2003) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:
- esercizio di arti o professioni;
- contratto a progetto, che ha in gran parte sostituito la vecchia “collaborazione coordinata e continuativa”;
- lavoro autonomo occasionale.

Esercizio di arti o professioni
Si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva). Rientrano in questa categoria:
- gli artisti (pittori, musicisti, ecc.) e i professionisti dello sport e dello spettacolo (calciatori, attori, ecc.);
- i professionisti intellettuali (avvocati, notai, medici, commercialisti, ecc.).

Questi ultimi sono considerati prestatori d’opera intellettuale (art. 2229 e segg. C.C.), i cui elementi distintivi sono:
- il carattere intellettuale della prestazione, cioè l’uso di intelligenza e cultura in modo prevalente rispetto all’eventuale impiego di lavoro manuale;
- la discrezionalità nell’esecuzione del lavoro: il medico o l’avvocato, ad esempio, possono eseguire il lavoro che gli è stato affidato come meglio credono;
- il semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato. Il professionista intellettuale, cioè, ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera: si è tenuti, ad esempio, a pagare l’onorario all’avvocato anche se si perde la causa.

A volte per esercitare una professione è richiesta l’iscrizione preventiva in appositi albi od ordini riconosciuti per legge: si parla, in tal caso, di professioni protette (giornalisti, notai, medici, ecc.); in caso contrario, si parla di professioni libere (es. consulenti d’azienda, pubblicitari, ecc.).

Contratto a progetto
Il D.Lgs. 276/2003 ha sostituito il vecchio contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” (che continua tuttavia a sussistere per alcuni casi particolari) con il nuovo contratto a progetto. Fatte salve queste eccezioni, a partire dal 2003 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati trasformati – laddove possibile – in contratti a progetto o in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono riconducibili ai contratti a progetto i rapporti di lavoro autonomo in base ai quali il collaboratore assume, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire – in tutto o in parte - un progetto o un programma di lavoro, gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato da raggiungere.

Lavoro autonomo occasionale
Si considera tale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica). Il D.Lgs. 276/2003 ha definito più precisamente il lavoro autonomo occasionale come una prestazione con le seguenti caratteristiche:
- la durata complessiva non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, nei confronti dello stesso committente;
- il compenso percepito nel medesimo anno solare, sempre dallo stesso committente, non deve superare i 5.000 Euro (in caso contrario si applicano le disposizioni previste per il contratto a progetto).

Redazione Camera di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio

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