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  • DATA:
    05-02-2007
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L’arbitrato, sviluppato e potenziato dal sistema camerale, permette di affidare ad un terzo (o ad un collegio), al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra imprenditori e tra imprenditori e consumatori. Nel caso di arbitrato presso le Camere di commercio si parla di arbitrato amministrato, con il quale le parti si obbligano a rispettare i regolamenti dell’ente camerale nella gestione della procedura relativa. Affidare la risoluzione delle controversie all'arbitrato comporta spese di gran lunga inferiori a quelle occorrenti se si ricorre alla giustizia ordinaria e la riduzione dei tempi di attesa, in quanto la composizione delle controversie presenta caratteri di maggiore elasticità, non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale. Fin dal loro sorgere le Camere di commercio sono state sedi naturali per la composizione delle liti fra operatori economici e, quindi, tra le loro funzioni vi è sempre stata quella di promuovere la costituzione e di regolare il funzionamento di un arbitrato permanente per la risoluzione di controversie. La legge di riordinamento n. 580 del 1993 ha ribadito l'affidamento di questo compito alle Camere di commercio prevedendo che esse, singolarmente o in forma associata, promuovano la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Le Camere arbitrali sono gli organismi appositi istituiti dalle Camere di commercio per lo svolgimento dell'attività arbitrale. La legittimazione dell'arbitrato trae origini dal Codice di procedura civile, il quale prevede che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte. In altri termini il deferimento della lite alla competenza arbitrale deve essere stabilito dalle parti, le quali vi possono provvedere preventivamente, con una clausola compromissoria contenuta nel contratto che stipulano. In mancanza di detta clausola compromissoria, una volta insorta la controversia, le parti possono far ricorso alla procedura arbitrale mediante il cosiddetto compromesso, il quale deve essere fatto per iscritto e indicare l'oggetto della controversia, a pena di nullità. Il compromesso, o la clausola compromissoria, deve contenere l'indicazione della Camera arbitrale alla quale rivolgersi in caso di controversia, ovvero deve contenere la nomina degli arbitri, oppure fissare il loro numero e le modalità di nomina.
Le Camere arbitrali si servono di regolamenti preventivamente adottati e recanti norme sullo svolgimento dei giudizi arbitrali. Detti regolamenti sono vincolanti soltanto per le parti contendenti che li hanno recepiti nel momento in cui si sono obbligate a far decidere la controversia insorta alla Camera arbitrale. La decisione del collegio arbitrale è denominata lodo, deve essere deliberata a maggioranza di voti e deve essere redatta per iscritto. In essa devono figurare le date e il luogo dell'atto di compromesso, o della clausola compromissoria, nonché l'esposizione sommaria dei motivi della decisione arbitrale e il dispositivo finale.
Ufficio Regolazione del Mercato
Fonte: Redazione Camera di commercio
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