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  • DATA:
    05-02-2007
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Le clausole contrattuali che comportano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sono definite “vessatorie”. La normativa distingue quelle che si presumono tali se non si fornisce la prova che sono state stipulate dopo una trattativa tra le parti, e clausole che non necessitano di alcuna verifica probatoria ma sono elencate nel codice. A tutela del consumatore il contratto diventa inefficace solo per gli aspetti che sanciscono il disequilibrio e resta valido per tutto il resto.
La materia delle clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori è disciplinata dalla legge 52/96 che attua la direttiva CEE n. 93/13. L’art. 1469-sexies del Codice civile attribuisce alle Camere di commercio la possibilità di esercitare l’azione giudiziale inibitoria per impedire l’uso di condizioni generali di contratto ritenute vessatorie.
Ufficio Regolazione del mercato
Fonte: Redazione Camera di commercio
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