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  • DATA:
    05-02-2007
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La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie che possono nascere tra imprese o tra imprese e consumatori con il fine di arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale.
Le Camere di commercio, dopo la legge di riforma n. 580/1993, sono state investite da numerose altre leggi relative alla gestione dei servizi di conciliazione che, attualmente, sono improntati ad una maggiore uniformità sul territorio nazionale. Ciò in virtù delle nuove regole di conciliazione e del nuovo tariffario che tutte le Camere di commercio stanno adottando. Come per le procedure contenziose tra due o più parti si ha l'intervento del terzo estraneo, anche nella conciliazione si ha l'intervento di un terzo imparziale e neutrale, ma, mentre nel primo caso l'intervento ha per obiettivo la decisione della controversia, nel secondo caso l'intervento del terzo ha per obiettivo il raggiungimento della negoziazione tra le parti. La procedura di conciliazione si prefigge che, ad opera del terzo neutrale, le parti in contrasto siano guidate verso il raggiungimento di un accordo che le soddisfi. Le Commissioni conciliative, costituite presso le Camere di commercio, data la natura pubblica di queste ultime, offrono il vantaggio di garantire maggiore imparzialità. Tutte le Camere di commercio hanno istituito gli Sportelli di conciliazione, considerata l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie nascenti da contratti di subfornitura, introdotta dalla legge n. 192 del 1998.
Oltre alla previsione generale dell'istituzione di Commissioni conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, contenuta nella legge di riordinamento delle Camere di commercio, la legge n. 281 del 1998 prevede che le associazioni di categoria, prima di adire il giudice, possono attivare la conciliazione davanti alle Commissioni conciliative delle Camere di commercio. Per le controversie in materia di fornitura di servizi turistici, la legge quadro sul turismo rinnova alle Camere di commercio il compito di costituire le Commissioni arbitrali conciliative. Per promuovere il procedimento di conciliazione, l'attore deve rivolgere la relativa domanda di conciliazione, su apposito modello, alla Camera di commercio. Lo Sportello di conciliazione camerale darà comunicazione della richiesta di conciliazione alla controparte, la quale comunicherà a sua volta se intende accettare il tipo di procedura. La composizione della controversia è affidata ad un collegio composto da tre conciliatori che provvede a formulare la soluzione conciliativa.
Ufficio Regolazione del mercato
Fonte: Redazione Camera di commercio
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