Logo camcom.gov.it - Torna alla Home
  
Attualita

approfondimenti » Ferrara: Roncarati, “Una riforma che fa bene alle imprese”

  • DATA:
    12-02-2010
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    12-02-2010
Voci collegate
Visite:
1584
Nessun voto
Vota:
1 stella2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle
per condividere:


Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter

“Questo decreto, che può ritenersi un significativo momento di svolta dopo la prima, grande riforma del 1993, valorizza il lavoro delle Camere di Commercio assegnando loro un ruolo di forte rappresentanza degli interessi economici del nostro Paese e concorrendo altresì a consolidare un sistema di enti dotati di autonomia funzionale che operano in una logica di rete per lo sviluppo del territorio. Considero doveroso esprimere il più sentito ringraziamento al Ministro Scajola che si è reso protagonista di questo importante passaggio.”
Questo il commento del Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e vice Presidente di Unioncamere italiana, Carlo Alberto Roncarati, all’approvazione del decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio, disposta mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri.
“La migliore risposta alla crisi economica – ha aggiunto Roncarati - passa attraverso iniziative concrete e di grande respiro, come questa, che fanno bene alle imprese. In particolare – ha concluso il Presidente - mi piace sottolineare il riconoscimento esplicito del ruolo della Camere di Commercio nelle politiche per l’internazionalizzazione, il credito, l’innovazione e la semplificazione amministrativa. Con questa riforma, l’istituzione Camera di Commercio diventa di fatto la Casa dell’Economia e conferma il suo ruolo centrale di sintesi dell’interesse generale del sistema delle imprese”.

Le principali innovazioni introdotte dalla riforma
Natura giuridica
Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione.
Viene inserito e definito il concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di commercio, le unioni regionali, l’Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di commercio italiane all’estero.
Si stabilisce che ove nascano nuove Province, l’istituzione di nuove Camere può avvenire solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese.

Funzioni e competenze
Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come  stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni:
- tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- semplificazione per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;
- supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero;
- promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- vigilanza e controllo sui prodotti e sulla metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
- raccolta degli usi e delle consuetudini;
- cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
Viene stabilito che, per le Camere con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro, tali compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata (l’obbligo scatta sempre per i punti 7, 8, 9 e 10).

Potestà regolamentare e pari opportunità
Viene confermata la potestà regolamentare delle Camere di commercio.
Si inserisce una norma per assicurare le pari opportunità, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Vigilanza
La vigilanza sulle Camere, nell’ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.
Sullo scioglimento degli organi, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio in caso di ritardi da parte delle Regioni. Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento degli organi nelle altre ipotesi.
Si prevede la possibilità di nominare un Commissario ad acta nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio.

Unioni regionali
Si rende obbligatoria l’adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.
L’Unioncamere individua principi e linee guida degli Statuti delle Unioni.
Le Camere di commercio possono avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di compiti e funzioni delle Camere, anche in forma associata.
Viene data la possibilità alle Unioni di formulare pareri e proposte alle Regioni.
Si stabilisce che le Unioni svolgano funzioni di monitoraggio dell’economia locale.

Unioncamere
Si prevede espressamente che l’Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l’Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.
Viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo di Unioncamere con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3  dalla Conferenza Unificata.

Registro delle imprese
Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l’Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.

Consiglio
Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri:  1) il numero delle imprese  2) l’indice di occupazione  3) il valore aggiunto e  4) l’ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.
Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Funzioni del Consiglio
Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia.

Finanziamento delle Camere di Commercio
La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell’economia per semplificare l’attività delle Camere.

Segretari Generali
Viene rafforzato il ruolo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio, cui competono le funzioni di vertice dell’amministrazione.
Vengono modificate le procedure per l’accesso al relativo albo.

Camera di commercio di Ferrara, Ufficio stampa, Pierpaolo Correggioli, tel. 0532 783921, fax 0532 242154, e-mail: pierpaolo.correggioli@fe.camcom.it
Fonte: Camera di Commercio di Ferrara

dati

  
Le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio

Italiane
Estere
Ricerca

Ricerca

Cerca per concetto
Cerca per provincia
Cerca per ATECO
Inserisci la tua chiave di ricerca