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approfondimenti » L’imprenditore commerciale

  • DATA:
    20-02-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    08-08-2008

Per il Codice Civile il termine “commerciale” non indica l’appartenenza ad un particolare settore economico (quello del commercio), ma identifica un determinato “status giuridico”.

Ai sensi infatti dell’art. 2195 C.C., è imprenditore commerciale chi esercita:
1) attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio un maglificio, un’emittente televisiva privata);
2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività “commerciali” comunemente intese):
- commercio in sede fissa (all’ingrosso o al dettaglio);
- commercio su aree pubbliche (comunemente detto “ambulante”);
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.);
3) attività di servizi:
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d’affari, di pubblicità, ecc.).

Rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante: l’imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.

Redazione Camera di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio

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