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approfondimenti » L’imprenditore artigiano e l’impresa artigiana

  • DATA:
    06-03-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    08-08-2008

A proposito del piccolo imprenditore (v.) il Codice Civile richiama esplicitamente alcune figure (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante).
In particolare l’attività artigiana, per l’importanza economica che tradizionalmente riveste nel nostro Paese, è regolata da una Legge Speciale sull’Artigianato (L. 443/85 e successive modifiche e integrazioni). Tale Legge precisa le caratteristiche sia dell’imprenditore artigiano che dell’impresa artigiana.

L’imprenditore artigiano
E’ considerato imprenditore artigiano chi:
- esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana;
- assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
- svolge prevalentemente in prima persona l’attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

L’impresa artigiana
Si considera impresa artigiana quella che:
- assume esclusivamente una delle forme giuridiche consentite dalla Legge Speciale (impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, cooperativa, consorzio);
- ha un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
- è rivolta alla produzione di beni (anche semilavorati) e di servizi.

Attività escluse
Sono escluse dall’artigianato le seguenti attività:
- attività agricola;
- attività di intermediazione commerciale (somministrazione di alimenti e bevande; attività “commerciali” comunemente intese);
- attività ausiliarie di queste ultime (agente di commercio, mediatore, ecc.).
Tuttavia l’artigiano può svolgere, entro certi limiti, le attività di cui sopra se sono “strumentali ed accessorie” all’esercizio dell’impresa. Ad esempio un forno artigianale che rifornisce abitualmente le pasticcerie può vendere parte dei propri prodotti anche direttamente al pubblico in orari notturni nei locali di produzione, in quanto tale commercio è puramente accessorio – cioè secondario – rispetto all’attività principale (quella produttiva).
Più in generale l’artigiano può vendere liberamente prodotti propri e di terzi senza perdere la qualifica di artigiano, però con alcune limitazioni:
- nel caso in cui venda prodotti propri al di fuori dei locali di produzione, dovrà fare una apposita comunicazione al Comune;
- nel caso in cui venda prodotti non realizzati da lui, oltre a fare la comunicazione al Comune, dovrà dimostrare che il reddito che gli deriva dal commercio è minore di quello che proviene dall’attività produttiva.

Obblighi e diritti
Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge Speciale sull’Artigianato è tenuto a presentare la domanda di iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di norma ha sede presso la Camera di commercio.
Dall’iscrizione all’Albo derivano importanti conseguenze:
- l’obbligo del pagamento dei contributi INPS per la previdenza e l’assistenza sanitaria previste a carico degli artigiani;
- il diritto ad usufruire di importanti sgravi fiscali, di finanziamenti agevolati (erogato soprattutto dall’Artigiancassa, l’ente finanziario di categoria) e di altri benefici (abbattimenti contributivi per i dipendenti, ecc.).

Redazione Camera di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio

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