Logo camcom.gov.it - Torna alla Home
  
Attualita

approfondimenti » Forme societarie

  • DATA:
    02-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    28-11-2007
Voci collegate
Visite:
18360
Media voti (2):
22222
Vota:
1 stella2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle
per condividere:




Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter

Per iniziare una attività, l’imprenditore deve scegliere la forma giuridica per la propria impresa: individuale o società. Tale scelta è molto importante poiché determina conseguenze giuridiche ed economiche.  Nella scelta della forma giuridica sono da valutare diversi elementi: numero di soggetti coinvolti, grado di responsabilità e coinvolgimento, natura della attività, disponibilità di capitali.

Impresa individuale: Unico titolare dell’attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità che l'esercizio dell'attività economica comporta. Risponde direttamente alle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio. L'impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una maggiore flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali. Le imprese individuali sorgono con l'inizio dell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di servizi. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività – come prescritto dal Codice civile – l'imprenditore deve chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede dell'impresa. È possibile utilizzare anche i modelli cartacei, oltre alla modalità telematica e su supporto informatico.

Società collettiva: Si costituisce una società collettiva quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. L'accordo deve risultare dall'atto costitutivo, che sancisce la nascita delle imprese collettive, fatta eccezione per le società di capitali. A ricoprire il ruolo imprenditoriale è la società e non il singolo. La richiesta d'iscrizione al Registro delle imprese deve essere inoltrata alla Camera di commercio entro trenta giorni dalla costituzione della società.
Con il decreto legislativo n. 88/1993 e con la recente riforma del diritto societario, contenuta nel Dlgs n. 6/2003, è possibile costituire Società a responsabilità limitata (art. 2462) e Società per azioni (art. 2328) unipersonali.

Attività esercitata: Le società sono caratterizzate dal conferimento iniziale di beni e servizi da parte dei singoli soci, dall'esercizio comune dell'attività, dall'obiettivo comune del conseguimento e divisione degli utili.  Nell'atto costitutivo deve essere indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività che si intende esercitare. Le società si distinguono in commerciali e non commerciali. Le prime sono quelle che svolgono: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione di beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie. Le società non commerciali esercitano attività diverse da quelle sopra elencate, come ad esempio quelle agricole o professionali. Queste sono costituite sotto forma di società semplici.

Società di persone: Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice). Rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi. Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.

Società semplice: non ha per oggetto l’esercizio di una attività commerciale, ma attività agricole, professionali in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari. Le società semplici devono richiedere, entro il termine di trenta giorni dall'accordo sociale, l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Società in Nome Collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. La responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali assunte. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato in Tribunale. L'atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Se non si provvede all'iscrizione la società dovrà pagare una sanzione e sarà considerata "irregolare" e quindi caratterizzata dalla maggiore responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

Società in Accomandita Semplice: viene posta in essere quando i soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa. Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società. In caso di mancata iscrizione, la società incorrerà nel pagamento di una sanzione e sarà considerata "irregolare", con una conseguente maggiore responsabilità da parte dei soci per le obbligazioni assunte.

Società di capitali:  rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Hanno personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili. Entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso. L'iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la società acquista personalità giuridica. Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia assunto obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente.

Le società di capitale sono le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl).

Società per azioni  esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo detto “azione”. Il capitale non può essere inferiore a centomila euro. Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Società in Accomandita per Azioni  hanno le stesse caratteristiche delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. Il patrimonio sociale è costituito da azioni, ma i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.

Società a Responsabilità Limitata: le quote sociali non sono rappresentate da azioni e il capitale minimo, per la costituzione, è diecimila euro. L’adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.

Società cooperativa: la caratteristica delle società cooperative è lo scopo mutualistico, che consiste nel perseguimento di un beneficio a favore dei soci, e non da fini di lucro. Obiettivo della società non è quello di realizzare utili e di distribuirli tra i soci che la compongono, ma di cedere agli stessi soci beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. Lo scopo di lucro, tuttavia, non è del tutto assente: i beni e i servizi prodotti e non consumati dai soci vengono venduti con conseguente realizzazione di utili, i quali, se non destinati nel reinvestimento, possono essere distribuiti in misura minima in rapporto al capitale sociale. Per la costituzione della società cooperativa occorrono almeno nove soci.Le cooperative debbono costituirsi con atto pubblico. Acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle imprese, che deve essere effettuata entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, a cura del notaio o degli amministratori. Le società cooperative si distinguono in cooperative a responsabilità illimitata e responsabilità limitata. Nelle prime per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società con il suo patrimonio. In via sussidiaria, soltanto in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, rispondono i soci con il proprio patrimonio personale.  Nelle seconde per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Tuttavia, qualora l'atto costitutivo lo preveda, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ogni socio risponde in via solidale o sussidiaria per una somma multipla della propria quota conferita.

Ufficio Registro imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio

forme societarie

  
Le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio

Italiane
Estere
Ricerca

Ricerca

Cerca per concetto
Cerca per provincia
Cerca per ATECO
Inserisci la tua chiave di ricerca