approfondimenti » Decreto Bersani: cosa cambia per imprese e Camere di commercio
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Vota:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Questa azione si è concretizzata in diversi pacchetti normativi: il primo Decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n.223) e relativa Legge di conversione (legge 4 agosto 2006, n.248), il secondo pacchetto Bersani (decreto legge 31 gennaio 2007, n.7) e il Testo coordinato del secondo pacchetto con la Legge di conversione (legge 2 aprile 2007, n.40). Le nuove regole introdotte per l’esercizio di alcune attività economiche e professioni, comportano cambiamenti anche per le Camere di commercio, relativamente agli adempimenti necessari e alle relative competenze. Ecco le principali novità per le imprese. Apertura d’impresa: comunicazione unica per via telematica L'ufficio del Registro Imprese diventa il punto di accesso integrato per la comunicazione unificata di avvio, modificazione e cessazione dell'impresa, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Ecco i nuovi step per l’apertura dell’impresa: - presentazione da parte dell’impresa all'ufficio Registro Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, della comunicazione unica per gli adempimenti necessari alla nascita dell'impresa (la comunicazione unica assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali previsti, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA); - rilascio da parte del Registro Imprese della ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. Il Registro Imprese dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate eventuali variazioni e cessazioni d'impresa. Attività di panificazione: soppressione dell’autorizzazione camerale Le Camere di commercio non sono più competenti a rilasciare autorizzazioni/licenze per l'apertura di nuovi panifici, il trasferimento di sede di quelli già esistenti o la loro trasformazione. Le relative competenze sono state attribuite al Comune competente per territorio, al quale deve essere presentata una dichiarazione di inizio attività (Dia) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali. La competenza sull'attività di panificazione, quindi, è ora dei Comuni, mentre la parte sanitaria resta di competenza delle ASL. Rimangono inalterati gli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese e/o Albo delle imprese artigiane. Somministrazione alimenti e bevande: soppressione del REC Sono stati soppressi gli esami per l'accertamento dell'idoneità per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le iscrizioni nel Registro Esercenti il Commercio (REC). Si conferma, comunque, l’obbligo per i soggetti interessati all’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di attestare il possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Legge 287/91, che vanno comunicati al Comune: 1) diploma di scuola alberghiera o di scuola a specifico indirizzo professionale riconosciuti dallo Stato; 2) superamento dell’esame di idoneità effettuato presso le Camere di commercio (solo per i soggetti che hanno superato gli esami prima del 4.7.2006 o che hanno presentato domanda prima del 4.7.2006 e poi superato l’esame); 3) frequenza con esito positivo di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni. Con la soppressione del REC è venuto meno anche l’obbligo di comunicare preventivamente e iscrivere al Registro Imprese il soggetto delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (comunicazione che costituiva la precondizione per presentare la domanda di iscrizione al REC). Il nome del delegato in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 287/91va indicato direttamente al Comune Soppressione delle Commissioni Ruolo agenti d’affari in mediazione e Ruolo agenti e rappresentanti di commercio Sono state soppresse le Commissioni camerali per la tenuta del Ruolo di agenti d’affari in mediazione e per la tenuta del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi. Di conseguenza, i requisiti per l'iscrizione nei relativi ruoli saranno valutati dalla Camera di commercio. Esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista È sufficiente la presentazione allo Sportello Unico del Comune, se esiste, o al Comune territorialmente competente della sola dichiarazione di inizio attività. Rimane l'obbligo di possedere i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici. Sono soppresse le distanze minime tra gli esercizi. Non esiste più l'obbligo della chiusura infrasettimanale. Esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e di facchinaggio È sufficiente presentare alla Camera di commercio competente la dichiarazione di inizio attività. Non sono più richiesti i requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Rimangono solo i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente per le imprese di pulizia e disinfezione. Per le sole attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art.5 del D.M. n. 221/03, (possesso del patrimonio netto pari all’8% del fatturato) mentre sono fatti salvi gli altri requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. a) lett. c) lett. d) del citato art. 5. Resta invariata invece la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Esercizio dell’attività di autoscuola È sufficiente la presentazione all'amministrazione provinciale competente della sola dichiarazione di inizio attività, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi già previsti. Esercizio dell’attività di consulente del lavoro L'iscrizione all'albo non è richiesta per i soggetti abilitati - dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza - allo svolgimento delle attività indicate all'art.1, comma 5 della Legge n.12 del 11 gennaio 1979. Esercizio dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico Non esiste più l'obbligo di autorizzazioni preventive, del rispetto dei parametri numerici e dei requisiti di residenza. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente non sono tenuti a svolgere un esame abilitante per l'esercizio dell'attività di guida turistica, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di conoscenze linguistiche. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente possono svolgere liberamente l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche, quando non siano state oggetto del corso di studi. I cittadini non italiani appartenenti alla Comunità Europea, nel cui Paese svolgevano l'attività di guida turistica, possono operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione. Ministero dello Sviluppo economico
Fonte: Redazione camera di commercio invio telematicoadempimentiserviziapprofondimenti |
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