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adempimenti » Mediatori marittimi

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    26-05-2011

Sono mediatori marittimi gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della propria attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di determinati requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio.

Novità
Dall'8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo dei mediatori marittimi, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Mediatori marittimi

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