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interviste » Pierluigi Sodini: Parte la comunicazione unica per l'avvio d'impresa

  • DATA:
    20-02-2008

La “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” diventa finalmente operativa. Grazie al decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, art.9, successivamente convertito nella legge Bersani-bis (n.40/07), la procedura d’avvio delle attività economiche viene notevolmente semplificata. Abbiamo rivolto alcune domande sull’argomento a Pierluigi Sodini, dell’Area Diritto d’impresa e finanza di Unioncamere.

La nuova procedura, che velocizza le procedure burocratiche e amministrative, permetterà di avviare un’attività commerciale in pochi giorni. Qual è il percorso da adottare, in base al nuovo decreto, per l’inizio di una nuova attività economica?
La “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” rappresenta un rilevante riconoscimento per le Camere di commercio, le quali a dodici anni dall’avvio del Registro delle Imprese, sono riconosciute come lo sportello al quale l’impresa deve rivolgersi quando vuole dichiarare l’inizio della sua attività, ovvero la modifica o la cessazione della stessa. Infatti, dal 19 febbraio 2008, in via facoltativa, sarà possibile per le imprese che intendono avviare un’attività economica presentare al solo ufficio del Registro delle Imprese, presso la Camera di commercio, una “comunicazione unica” valida anche ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi. Nella prima fase di attuazione è stato predisposto un software di base, gratuito, denominato “ComUnica” per compilare la dichiarazione unica per la nascita dell’impresa e per le successive variazioni e cancellazioni. Il modello di “ComUnica” dovrà essere firmato digitalmente dall’interessato e dovrà essere trasmesso alla Camera di commercio competente per territorio tramite il sistema telematico camerale. Il sistema automatico rilascerà all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dell’impresa sia la ricevuta di protocollo, che la ricevuta della “comunicazione unica” che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale. Contemporaneamente il sistema garantirà lo smistamento, verso tutti gli enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail) della “comunicazione unica” e dei dati di competenza di ciascuna amministrazione. Nei successivi cinque giorni la Camera di Commercio comunica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa l’esito del procedimento presso l’ufficio del Registro delle Imprese ed entro sette giorni i singoli enti comunicano gli esiti di rispettiva competenza sia all’impresa che al Registro delle imprese. Una delle novità più rilevanti per il sistema delle Camere di commercio che deriva dall’attuazione dell’articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40 è rappresentata dall’estensione alle imprese individuali dell’obbligo di trasmissione delle domande di iscrizione al Registro delle Imprese, mediante l’utilizzo della firma digitale.


La nuova legge prevede una fase di sperimentazione della durata di sei mesi. In cosa consiste e quali sono le modalità della sperimentazione?
La legge prevede che per l’attuazione della norma siano adottati un decreto di approvazione del nuovo modello di “comunicazione unica” ed un decreto di approvazione delle regole tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni da parte degli interessati e per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni. Il primo decreto ministeriale - che reca la data del 2 novembre 2007 - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2007 n. 296, mentre il secondo decreto deve ancora entrare in vigore. L’Unioncamere, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Inail, ha concordato, tuttavia, di partire lo stesso – pur in assenza del decreto sulle regole tecniche – fin dal 19 febbraio 2008. Il periodo transitorio avrà la durata di sei mesi e, quindi, al termine di esso, ovvero dal 20 agosto 2008 la “comunicazione unica” sarà obbligatoria e sostituirà ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al registro delle imprese e agli altri enti coinvolti nel procedimento. Durante la prima fase sperimentale e facoltativa della “comunicazione unica” le amministrazioni hanno convenuto di rendere disponibili i seguenti servizi: per il Registro delle Imprese tutte le dichiarazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell’attività economica; per l’Agenzia delle Entrate tutte le dichiarazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell’attività economica; per l’Inail le comunicazioni di avvio dell’attività economica; per l’Inps le comunicazioni di avvio dell’attività, per ora, nelle sedi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Ravenna, Prato, Taranto, Pescara, Napoli e Cagliari, in attesa di estenderla entro breve termine su tutto il territorio nazionale. Una volta avviato il nuovo sistema di collaborazione tra gli enti la nuova procedura di “comunicazione unica” verrà estesa gradualmente a tutto il territorio nazionale e a tutti i tipi di impresa.


Nell’ambito dell’avvio della “comunicazione unica”, sono previste attività formative e di assistenza agli utenti? Quali?
Per la buona riuscita dell’iniziativa occorre che le Camere di commercio assicurino la formazione e l’assistenza agli utenti che dovranno adottare la nuova procedura (imprese, professionisti, associazioni di categoria, ecc.). A tal fine è stato creato da InfoCamere un gruppo di specialisti che terranno corsi al personale delle Camere di commercio e agli utenti. Il gruppo dovrà, inoltre, intervenire per risolvere i problemi più complessi che dovessero emergere durante la fase di avvio della “comunicazione unica”. Le prime giornate di formazione si sono già svolte in numerose Camere di commercio e continueranno nei prossimi giorni. Per rendere ancora più agevole la partenza del nuovo sistema InfoCamere renderà disponibile un servizio di assistenza telefonica (al numero 199 502 010) già attivo per le altre problematiche connesse con la gestione del Registro delle Imprese. Tale servizio di assistenza permetterà di guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche e si coordinerà con i servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail, i quali ovviamente continueranno ad essere il riferimento per le imprese circa le domande nelle materie di loro competenza.


Fonte: Redazione Cameradicommercio.it

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