approfondimenti » L’imprenditore commerciale
DATA:
20-02-2008
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
08-08-2008
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Per il Codice Civile il termine “commerciale” non indica l’appartenenza ad un particolare settore economico (quello del commercio), ma identifica un determinato “status giuridico”.
Ai sensi infatti dell’art. 2195 C.C., è imprenditore commerciale chi esercita:
1) attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi (ad esempio un maglificio, un’emittente televisiva privata);
2) attività intermediarie nella circolazione dei beni (cioè le attività “commerciali” comunemente intese):
- commercio in sede fissa (all’ingrosso o al dettaglio);
- commercio su aree pubbliche (comunemente detto “ambulante”);
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.);
3) attività di servizi:
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio agenzie di mediazione, d’affari, di pubblicità, ecc.).
Rientrare in questo quadro giuridico produce una conseguenza molto importante: l’imprenditore commerciale - a differenza del piccolo imprenditore - è assoggettato al fallimento.
Redazione Camera di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio
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