approfondimenti » L’imprenditore agricolo
DATA:
28-02-2008
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
08-08-2008
Per il Codice Civile (ai sensi dell’art. 2135 C.C., come modificato dal D. Lgs. 228/2001), è imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
In particolare si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto:
- prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Esempi di attività connesse possono essere: produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.
Due casi particolari sono costituiti da:
- attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando in prevalenza prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali): questa è considerata agricola se è secondaria rispetto all’attività principale e di carattere stagionale;
- vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Ciò non comporta necessariamente l’acquisizione della natura di imprenditore commerciale anziché agricolo: l’inquadramento nell’una o nell’altra figura sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo.
Redazione Camera di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio
riferimenti normativi