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approfondimenti » Saldi, istruzioni per l’uso

  • DATA:
    30-01-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    30-01-2008
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Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano i prodotti a carattere stagionale o di moda (come quelli del settore abbigliamento), soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Questo particolare tipo di vendita straordinaria è soggetto a regole ben precise, che servono a garantire una concorrenza leale tra commercianti e a tutelare i consumatori. I saldi, infatti, possono nascondere brutte sorprese per chi acquista. Un buona dose di attenzione e la conoscenza di regole e diritti può contribuire al mantenimento di rapporti trasparenti tra venditori e acquirenti.

La normativa sulle vendite di fine stagione
Di seguito il testo dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114, che disciplina le vendite straordinarie.
Art. 15
Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli
elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59.
Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.

Alle vendite di fine stagione si applicano, inoltre, tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno, quindi le norme del Codice civile e correlate, quelle del D.Lgs n. 24/2002 (“Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”) e del D.Lgs n. 206/2005 (“Codice del consumo”).

Alcune regole da ricordare
- Le merci in saldo devono essere separate da quelle eventualmente vendute a prezzo pieno, così da non indurre in errore il consumatore. Se non è possibile separare “fisicamente” le merci, il rivenditore deve indicare in modo chiaro, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie.
- Il venditore è tenuto ad applicare alla cassa lo sconto dichiarato.
- I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. Questo vale anche per il pagamento con bancomat ed altri mezzi analoghi.
- Non è obbligatorio per il negoziante consentire la prova dei capi di abbigliamento.
- Cambiare il prodotto acquistato non è obbligatorio, se questo non presenta difetti, ma è una scelta lasciata alla discrezionalità del commerciante. Questo vale sia durante i saldi che durante le vendite normali.
- Se il prodotto presenta un difetto, invece, il negoziante è tenuto a sostituirlo o ripararlo anche durante i saldi. Nel caso in cui ciò risulti impossibile, scatta la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Affinché la garanzia sia valida bisogna conservare lo scontrino, che costituisce prova di acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro i due anni successivi. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all'atto dell'acquisto (ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario). Il D.Lgs n. 24/2002 stabilisce che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Sanzioni
Sono previste sanzioni (a norma dell'art.22 del D.Lgs n.114/98) per chi:
- effettui i saldi al di fuori del periodo stabilito;
- non apponga sui capi a saldo il prescritto cartellino del prezzo con indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;
- non separi le merci a saldo da quelle a prezzo pieno.
Servizi di Tutela e regolazione del mercato delle Camere di commercio
Fonte: Redazione Camera di commercio

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