La domanda di brevetto per invenzione industriale, redatta su carta bollata, firmata dall'inventore o dal suo mandatario, deve essere depositata presso la Camera di commercio o inviata direttamente per posta all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi. Nel primo caso la Camera trasmette all'Ufficio centrale i documenti ricevuti, insieme a tre copie del prescritto processo verbale da redigere al momento del deposito.
La domanda deve contenere:
- il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente e del suo mandatario (se presente), la sede e la denominazione esatta e completa se si tratta di società o di ente morale;
- il titolo dell'invenzione redatto in modo da esprimere concisamente e con precisione i caratteri e lo scopo, senza contenere alcuna denominazione speciale.
Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
- il riassunto, il disegno principale, la descrizione dell'invenzione;
- l'atto di procura (speciale o generale) o la lettera di incarico, quando sia stato nominato un mandatario;
- l'attestazione delle tasse di concessione governativa pagate mediante versamento in c/c postale;
- l'attestazione di versamento su c/c postale dei diritti di segreteria;
- una marca da bollo da applicarsi sull'attestato di brevetto (nel caso si desideri una copia del verbale del deposito occorre allegare un'altra marca da bollo).
La durata del brevetto per invenzione è di 20 anni dalla data di deposito della domanda. La tutela della titolarità dell'invenzione industriale può essere chiesta per tutto il territorio italiano (brevetto nazionale) o per tutto il territorio comunitario (marchio comunitario), ovvero per i paesi europei firmatari della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (brevetto europeo).
Il brevetto europeo riguarda le invenzioni industriali e si applica a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio, che permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione europea dei brevetti indicati dal richiedente.
I 20 paesi aderenti sono: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Repubblica Ellenica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. La legge prevede l’allargamento della protezione del brevetto europeo anche in altri Stati che diano l’autorizzazione all’estensione sul proprio territorio. Questa modalità è possibile in: Albania, Lituania, Lettonia, Romania, Slovenia, ex Repubblica iugoslava, Macedonia.
Per ottenere un brevetto europeo, la domanda va depositata presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici brevetti nazionali degli Stati contraenti. In Italia la documentazione va presentata presso la Camera di commercio, oppure inviata per posta all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il diritto può inoltre essere esercitato in altro paese non compreso nelle aree geografiche sopra descritte, a condizione che venga depositata la domanda di brevetto all'ufficio competente del paese estero, seguendo le prescrizioni in vigore presso lo stesso Stato.