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approfondimenti » Etichettatura del tessile e sistema volontario di tracciabilità

  • DATA:
    15-02-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    09-09-2008

In Italia l’etichettatura del settore tessile è regolata dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194: "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione. I prodotti tessili, dunque, devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale.

L’etichetta può essere di composizione o di manutenzione. L’etichetta di composizione deve riportare le denominazioni del prodotto tessile, i qualificativi e i dati relativi alla composizione che devono essere facilmente leggibili e chiaramente visibili.. L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla normativa devono essere nettamente separate e non devono dar luogo a confusione, fanno eccezione i marchi di fabbrica o ragioni sociali. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette ed i contrassegni, devono essere redatti anche in italiano (per le spagnolette, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione). Per i prodotti composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa vanno muniti di etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti, a meno che questa sia presente in una percentuale in peso inferiore al 30%. Tale etichetta deve consentire al consumatore finale di poter agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni.

L’etichetta di manutenzione deve indicare il tipo di trattamento da utilizzare per la pulitura del capo. Non necessitano di etichettatura i prodotti tessili destinati a essere esportati verso Paesi terzi; i prodotti introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri, i prodotti importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; i prodotti, infine, dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi. L’etichettatura non indica, però, dove sono state compiute la filatura, la tessitura, la nobilitazione, e dove infine i capi sono stati confezionati. Non presenta, insomma, tutta la “storia” del prodotto messo in vendita.

Un sistema di tracciabilità volontario del settore è stato messo recentemente (gennaio 2008) a punto dall’ITF-Italian Textile Fashion  (organo di coordinamento delle Camere di commercio italiane per la valorizzazione e la tutela della filiera della moda – tessile, abbigliamento, calzature). Il progetto si propone di qualificare le produzioni tessili, ma anche la pelletteria e le calzature, grazie ad una maggiore trasparenza sulle fasi del processo produttivo.

L’etichetta, quindi, secondo le direttive dell’ITF, deve riportare sia l’indicazione del luogo di produzione delle principali fasi di lavorazione del prodotto, richiamando il paese o i paesi nei quali si sono svolte le principali fasi del processo produttivo. La tracciabilità diventa così una sorta di “carta di identità” del prodotto.  Questo sistema di tracciabilità  volontario per il sistema moda prevede che le informazioni relative all’origine delle lavorazioni siano riportate in etichetta insieme all’indicazione di un codice alfanumerico che permetterà al consumatore di ripercorrere la storia del prodotto che ha acquistato facendo una semplice verifica su internet nel sito di ITF

Le aziende che vogliono aderire al sistema di tracciabilità ITF devono sottoporsi ad alcune verifiche per ottenere la certificazione: i tecnici dell’ITF effettuano una visita nell’azienda per accettarsi se l’azienda in questione dispone di un sistema organizzativo e documentale adeguato a garantire la provenienza di ogni fase della lavorazione di un determinato prodotto. A seguito della verifica, sarà il Comitato – composto da Unioncamere, dalle associazioni di categoria, dai sindacati e dalle associazioni dei consumatori – a deliberare il rilascio della certificazione “Tracciabilità controllata dal sistema delle Camere di commercio italiane”. A questo punto il prodotto è pronto per essere messo in vendita. Sarà accompagnato dall’etichetta ITF con le indicazioni previste, che lo renderà riconoscibile sul mercato.

Il consumatore potrà ripercorrere la storia del prodotto che ha acquistato tramite l’etichetta e assicurarsi la veridicità di quanto dichiarato grazie al codice alfanumerico presente sulla stessa che gli permetterà, collegandosi al sito www.itfashion.org di trovare il nominativo dell’azienda produttrice ed il campo di applicazione del suo certificato.

ITF, tel. 0644285242, e-mail: segreteria@itfashion.org
Fonte: Redazione Camera di commercio

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