adempimenti » Attività di autoriparazione
DATA:
31-01-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
05-07-2011
L'apertura di un'officina per autoveicoli o moto, di un laboratorio di elettrauto, di una carrozzeria, di un laboratorio di gommista è subordinata alla SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (che ha sostituito la DIA - v.sotto) al Registro delle imprese, o all'Albo delle imprese artigiane se si tratta di impresa artigiana.
In tale segnalazione l'impresa deve indicare il tipo di specializzazione ed il possesso dei seguenti requisiti riguardanti l'officina:
- disponibilità di spazi adeguati;
- dotazione minima delle attrezzature;
- indicazione del responsabile tecnico (l'imprenditore o il responsabile tecnico, se persona diversa, deve essere in possesso dei requisiti sanitari, morali e professionali).
I requisiti professionali sono documentabili con l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio specializzato per tre anni nell'ultimo quinquennio; il triennio è ridotto a un anno se l'interessato è in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale rilasciato da istituti di Stato, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica rilasciato da istituti di Stato, o di un attestato di qualificazione di operaio qualificato rilasciato a seguito della frequenza di un corso autorizzato dalla Regione.
La laurea tecnico-scientifica da sola, senza alcuna pratica professionale, costituisce titolo valido per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
Attività di autoriparazione
Avellino