adempimenti » Attività di facchinaggio
DATA:
01-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
13-04-2011
Le imprese di facchinaggio comprendono quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999 anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Chi intende svolgere attività di facchinaggio deve presentare la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (che ha sostituito la DIA - v.sotto) all’ufficio del Registro delle imprese o, nel caso di impresa artigiana, alla Commissione provinciale per l’artigianato.
Ai sensi del D.M. n. 221/2003, può iniziare l'attività chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità economico-finanziaria (attestazione di affidabilità rilasciata da istituto bancario, determinato rapporto patrimonio netto / fatturato, regolare iscrizione INPS e INAIL dei dipendenti, inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico);
- onorabilità (assenza di determinate condanne).
Ai sensi del Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti tecnico-professionali (capacità tecnica-organizzativa) né la nomina di un responsabile tecnico.
SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
Terni