adempimenti » Attività di macinazione
DATA:
01-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
22-09-2011
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L'esercizio degli impianti per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento o trasformazione è subordinato in genere al rilascio di una licenza da parte della Camera di commercio competente per territorio. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della località, la descrizione dei macchinari e delle attrezzature, le modalità di lavorazione e le potenzialità di produzione giornaliera.
La licenza di macinazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Coloro che non rinnovano la licenza non potranno continuare l'attività di macinazione; l'eventuale attività irregolare sarà assoggettata a sanzione amministrativa e a decreto di chiusura.
La Camera di commercio rilascia la licenza, acquisiti i pareri dell'Ispettorato del Lavoro, per la verifica dei requisiti tecnici e della capacità di macinazione, e dell'Azienda sanitaria locale, per le verifiche igienico-sanitarie.
In alcuni casi, come in Friuli Venezia Giulia, la licenza è stata sostituita dalla DIA - Denuncia di Inizio Attività.
N.B.
In alcune province dal 3 luglio 2009 la licenza rilasciata dalla Camera di Commercio per l'installazione di un nuovo impianto di macinazione, l'ampliamento, il trasferimento o la trasformazione di impianti esistenti, viene sostituita dalla DIA - Dichiarazione di Inizio Attività (ora SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per effetto dell'art. 9, commi 4 e 5, della Legge 69/09, confermato dall'art. 10 del D.Lgs 59/10 entrato in vigore l'8 maggio 2010.
Per una informazione il più possibile precisa si consiglia di consultare il sito della propria Camera di Commercio (v.sotto).
Ufficio Autorizzazioni e licenze
Fonte: Redazione Camera di commercio
Teramo