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adempimenti » Spedizionieri

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    07-07-2011
Ai sensi della Legge 1442/41 è spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri).

Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie, per conto del committente, sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

Novità
Ai sensi della Legge n. 1442/41, per esercitare tale attività occorreva l’iscrizione negli Elenchi interprovinciali degli spedizionieri, tenuti da alcune Camere di Commercio.

Tuttavia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva servizi”), l’Elenco autorizzato degli spedizionieri è stato soppresso (art. 74, comma 1).

La soppressione dell’Elenco non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (v. sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l’attività di spedizioniere può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio.


SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
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