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Vota:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Tuttavia con l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva servizi”), il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato soppresso (art. 74, comma 1). Tuttavia secondo la Circolare Ministeriale n. 3635/c, nel periodo transitorio, fino all’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 80 della Direttiva Servizi (Decreto 26 ottobre 2011, pubblicato in G.U. il 13 gennaio 2012), la Camera di Commercio, effettuate le dovute verifiche, ha continuato ad iscrivere provvisoriamente i soggetti richiedenti nel ruolo soppresso e a gestirne l’aggiornamento. La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (v. sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Per effetto della Direttiva Servizi, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio. Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
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