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adempimenti » Marchi d'impresa
DATA: 02-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29-07-2010
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Il marchio è un segno, una figura, una parola, idonei a contraddistinguere determinate merci prodotte o commercializzate. Secondo una classificazione dottrinaria, il marchio è "debole" se costituito da un segno o da una parola assolutamente privi di qualsiasi caratteristica rilevante; è "normale" se possiede determinate caratteristiche che differenziano la merce protetta da altre simili; è "forte" se presenta caratteristiche originali e di gradevole accettazione da parte dei consumatori, tali da differenziare la merce protetta dalle altre simili e da consentire l'individuazione della stessa da parte della clientela.
Per ottenere la registrazione di un marchio occorre presentare alla Camera di commercio, o direttamente all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi, una domanda in bollo, che deve contenere, per le persone fisiche, nominativi, nazionalità e domicilio del richiedente e, per le società, associazioni o enti morali, la denominazione e la sede. Nel caso che vi sia un mandatario devono essere indicati gli stessi elementi richiesti per il richiedente. La domanda deve recare inoltre l'indicazione succinta degli estremi del marchio e l'indicazione del genere di prodotti o merci che il marchio è chiamato a contraddistinguere.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- la dichiarazione di protezione in triplice copia firmata dal richiedente o dal mandatario;
- l'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa e dei diritti di segreteria;
- l'elenco dei prodotti o dei servizi da contraddistinguere;
- il fac-simile del marchio, in 15 esemplari, nei colori rivendicati, o in bianco e nero nel caso di nessuna rivendicazione di colori;
- una marca da bollo per il rilascio dell'attestato di brevetto.
Il versamento delle tasse di concessione governativa deve essere effettuato a mezzo di c/c postale. La registrazione dura 10 anni e può essere rinnovata.
In sede comunitaria il marchio è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea e viene registrato sull’apposito Registro tenuto dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), che ha sede in Spagna ad Alicante. L’UAMI, per la richiesta, predispone il formulario che è disponibile presso le Camere di commercio e presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il marchio comunitario dura 10 anni ed è rinnovabile all’infinito.
In sede internazionale il marchio offre la protezione nei diversi paesi designati fra i 67 che aderiscono all’Unione di Madrid. Va compilata un’unica domanda ed occorre essere titolari di un identico marchio italiano o averne fatto richiesta di registrazione. Le Camere di commercio sono gli enti competenti a ricevere la domanda di registrazione internazionale.
Questa è la documentazione da allegare:
- il formulario MM1 predisposto dall’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale);
- l’atto di procura o lettera di incarico (eventuale);
- una riproduzione del marchio identica al marchio nazionale di base;
- una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo;
- la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
- il versamento delle tasse internazionali a favore dell’OMPI di Ginevra.
Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare, o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Il marchio può essere trasferito o può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva, per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Ufficio Marchi e Brevetti Fonte: Redazione Camera di commercio
Roma
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