Si considera nuova varietà vegetale la varietà omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti.
La domanda di privativa deve essere consegnata presso la Camera di commercio, o direttamente, o a mezzo di servizio postale o con altro mezzo idoneo. Questo documento deve contenere:
- la denominazione con la quale il richiedente intende identificare il nuovo prodotto, nel rispetto delle prescrizioni legislative;
- tutti gli elementi utili ai fini dell’esame della domanda, oltre agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione;
- una dichiarazione di novità e di eventuali diritti da parte di terzi.
Trascorsi trenta giorni dal deposito della domanda, la documentazione è consultabile e chiunque abbia interesse può presentare osservazioni al richiedente, il quale può opporre eventuali controdeduzioni. Una copia della domanda viene inviata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che effettua gli opportuni accertamenti tecnici. L’esito di questi esami viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale, e tale parere è vincolante per il rilascio o il rifiuto della privativa.