Il regime della denominazione d’origine protetta (DOP) è riservato agli oli le cui caratteristiche sono legate all’ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e la cui trasformazione è avvenuta all’interno dell’area geografica indicata. Il regime della indicazione geografica protetta (IGP) è riservato agli oli tipici di una certa area geografica, senza il vincolo di realizzare l’intero processo produttivo nella zona stessa.
I disciplinari di produzione degli oli DOP devono indicare:
- la denominazione corrispondente al nome geografico della zona di coltivazione dell’olio;
- la piattaforma varietale;
- la delimitazione delle zone di produzione;
- le condizioni tecnico-agronomiche ed ambientali di coltivazione delle olive;
- le prescrizioni riguardanti le procedure di oleificazione;
- le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che l’olio deve possedere per essere immesso sul mercato;
- le modalità di effettuazione dell’esame chimico-fisico e della prova di degustazione;
- la designazione degli oli (nomi, marchi ed indicazioni aggiuntive);
- le modalità di informazione circa il confezionamento all’origine dell’olio o le lavorazioni effettuate da terzi.
Gli oliveti siti nella zona medesima devono essere iscritti nell’Albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni Camera di commercio.