I marchi “ceramica artistica” e “ceramica di qualità” non sono né marchi di impresa, né marchi collettivi. Hanno, infatti, per fine la caratterizzazione del prodotto come proveniente da una zona tipica, a differenza dei marchi di impresa e collettivi, non sono direttamente riferibili ad una determinata impresa.
Al fine di tutelare, nell’ambito del mercato europeo, la ceramica di pregio prodotta dall’artigianato artistico e tradizionale italiano, sono stati istituiti, presso le Camere di commercio, due registri, di cui uno riguarda i produttori di ceramica artistica e tradizionale e l’altro i produttori di ceramica di qualità. Nel primo vengono iscritti i produttori di ceramica attinente a forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, o che presentano innovazioni ispirate alla tradizione. Nell’altro registro vengono iscritti i produttori della ceramica italiana avente caratteristiche rientranti in un apposito disciplinare. Con i due citati registri si vuol tutelare la denominazione di origine della ceramica italiana e conservare le peculiari caratteristiche tecniche e produttive dei manufatti di pregio. La registrazione conferisce al produttore il diritto di apporre uno specifico marchio, che, oltre al nome della ditta e del luogo d’origine, individua le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, ecc.).