approfondimenti » La riforma dell’arbitrato
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Vota:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sono significative le modifiche introdotte con il decreto legislativo, che è intervenuto a dodici anni dalla riforma del processo arbitrale varata, appunto, nel 1994, e ha riformato la parte del Codice di Procedura Civile dedicata all’arbitrato. Anche la riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, aveva dato un forte impulso all'utilizzo dell'arbitrato, prevedendo esplicitamente, tramite l'inserimento delle clausole compromissorie negli atti costitutivi, il ricorso all'arbitrato e alla conciliazione per tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Che cos’è l’arbitrato L'arbitrato è un procedimento di carattere contenzioso, che consente di risolvere in sede stragiudiziale le controversie insorte tra le parti. Le controversie, su consenso delle parti, vengono quindi devolute a un terzo (collegio arbitrale o arbitro unico). Nella conciliazione invece le parti, assistite da un conciliatore terzo e imparziale, raggiungono un accordo prima che venga attivato un procedimento contenzioso, ordinario o stragiudiziale che sia. L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio Il servizio di arbitrato amministrato dalle Camere di commercio è uno strumento di risoluzione delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori, che si realizza attraverso l'organizzazione di procedimenti di arbitrato rituale o irrituale: - l’arbitrato rituale è disciplinato dalla legge, la decisione detta "lodo" assume l'efficacia propria delle sentenze ordinarie dei tribunali; - l’arbitrato irrituale è una procedura nella quale l'arbitro non ha l'obbligo di osservare regole procedurali e la cui decisione ha la natura e gli effetti di un "contratto". Per attivare la procedura arbitrale si può firmare uno specifico accordo (compromesso arbitrale), quando la controversia è già sorta, oppure si può inserire una clausola (clausola compromissoria) nel contratto stipulato all'inizio del rapporto tra le parti. Alcune novità introdotte con la riforma Ecco alcuni punti introdotti dal D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006: - le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge; - è sottolineato il ruolo riconosciuto all'autonomia negoziale, da cui deriva, ad esempio, che le parti possano prevedere espressamente una convenzione d'arbitrato, sia in materia contrattuale che in materia non contrattuale; - è prevista una chiara esternazione, per iscritto, della volontà di dirimere il contenzioso mediante arbitrato irrituale, rafforzando, anche in questo caso, la volontà delle parti, mediante l'annullabilità del lodo contrattuale pronunziato in violazione delle domande e delle regole stabilite dalle parti stesse; - vengono razionalizzate le norme in materia di arbitri e, in particolare, in tema di capacità, nomina e sostituzione, decadenza, terzietà e responsabilità, mediante una disciplina più completa e articolata rispetto a quella precedente; - è riscritto il procedimento arbitrale; le nuove norme, stabilita qual è la sede dell'arbitrato, prevedono le regole fondamentali per lo svolgimento dello stesso, assegnando un ruolo determinante alla volontà delle parti, le quali possono sostanzialmente prevedere le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento medesimo; - durante l'istruzione probatoria gli arbitri possono avvalersi dell'assistenza giudiziaria nelle forme previste, nominare consulenti tecnici, non solo persone fisiche, e richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione; - sono stati razionalizzati i tempi delle decisioni arbitrali, pur mantenendo in parte l'assetto normativo previgente. In mancanza di specifico accordo tra le parti, la legge fissa un termine. Ciascuna parte o gli arbitri hanno inoltre la possibilità di chiedere la proroga del termine; - viene espressamente previsto che il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione. Redazione camera di commercio
Fonte: Redazione camera di commercio approfondimenti
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