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Visite:2436Nessun votoVota:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - custodia e conservazione delle merci e derrate depositate; - rilascio ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, di speciali titoli di commercio denominati “fede di deposito” relativa alla titolarità della merce e “nota di pegno” relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate; - vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate. Per l’istituzione del magazzino generale occorre l’autorizzazione del Ministero dell’Industria, su richiesta indirizzata al predetto Ministero, ma presentata alla Camera di commercio della provincia, nel cui territorio l’impresa intende attivare il magazzino generale, la quale deve esprimere il proprio parere su: - necessità della istituzione del magazzino nella località prescelta; - sufficienza delle garanzie offerte allo Stato e ai depositanti; - idoneità dei locali prescelti e dei loro impianti in relazione alle esigenze del commercio e della conservazione delle merci. Le Camere di commercio, inoltre, esplicano una funzione di vigilanza sui magazzini generali ed in particolare sulla regolarità della custodia e della conservazione delle merci depositate, con particolare riguardo a quelle coperte da fedi di deposito e da note di pegno. Possono inoltre irrogare le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme concernenti la disciplina di magazzini generali. Borse camerali e Magazzini generali
Fonte: Redazione Camera di commercio
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