Hanno l'obbligo di tenere un Registro di carico e scarico rifiuti, su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, coloro che:
- effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- producono rifiuti pericolosi;
- producono:
a) rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali;
b) rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
c) fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- producono rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole con un volume di affari annuo superiore ad € 8.000,00.
I registri sono tenuti:
- presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
A partire dal 13 febbraio 2008, i Registri di carico e scarico rifiuti devono essere numerati e vidimati non più dall’Agenzia delle Entrate ma esclusivamente dalla Camera di commercio competente per territorio (dove è ubicata la sede legale ovvero un’unità locale). Ciò in conseguenza della modifica dell'art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), da parte dell'art. 2, comma 24-bis del D.Lgs. n. 4/2008 (correttivo del Codice ambientale).
A decorrere dalla stessa data le imprese interessate non potranno più utilizzare i Registri di carico e scarico già in uso ma non vidimati, mentre potranno continuare ad utilizzare fino al completamento i Registri - già in uso o non ancora in uso - regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate.
Per la vidimazione dei Registri occorre pagare i diritti di segreteria alla locale Camera di commercio, con causale “Vidimazione Registri carico e scarico rifiuti”.
I diritti devono essere preventivamente versati - per ogni registro da vidimare - tramite bollettino sul conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio; in alternativa possono essere pagati direttamente all’apposito sportello camerale, ove attivato.
Non è previsto il pagamento di tasse di concessione governativa né di imposta di bollo.
La vidimazione dei Registri - preventivamente numerati a cura dell’impresa interessata - deve essere richiesta tramite la compilazione in ogni sua parte di un apposito modello (scaricabile in genere dal sito camerale).
Per le particolari attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, al posto dei Registri di carico e scarico rifiuti è possibile utilizzare i Registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure fissate dall'art. 39 del DPR n.633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Novità
Il nuovo sistema telematico SISTRI sostituirà progressivamente l’attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico).
In particolare il D.M. 22 dicembre 2010 ha prorogato al 31 maggio 2011 il termine fino al quale continuare ad usare insieme al SISTRI i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico.