Dal marzo 2011 l’obbligo della Mediazione nelle controversie civili e commerciali è divenuta operativa a tutti gli effetti, ma nonostante l’obbligatorietà, la resistenza nei confronti di questo istituto è stata tanta e poche, rispetto alla mole di cause pendenti, sono state le controversie demandate all’accordo bonario tra le parti.
Le Camere di Commercio, memori dell’esperienza maturata in questi anni nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, hanno avuto un ruolo importante come organismi di mediazione dal Ministero della Giustizia, iscritti, insieme ai consigli degli ordini degli avvocati, di diritto, nell’elenco degli organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione. La Camera di Commercio di Isernia, iscritta al n.95 del Registro, con decreto del luglio 2010, è stato il primo organismo e l’unico effettivamente operativo con sede nella provincia di Isernia.
"Il ricorso pendente dinanzi la Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del decreto e le critiche mosse da più parti per sottolineare l’inutilità dello strumento, considerato da molti come un allungamento dei tempi della giustizia ordinaria, non hanno frenato il legislatore nel processo di riforma verso lo strumento della mediazione, che sarà a pieno regime - afferma il Presidente Brasiello - il prossimo 21 marzo con l’entrata in vigore della seconda e più corposa tranches di controversie, quelle condominiali e di risarcimento danni da RC auto. La stessa obbligatorietà ed il regime di fiscalità previsto con il riconoscimento del credito d’imposta per l’indennità di mediazione pagata, non hanno sortito molti effetti nella effettiva comparizione della parte “chiamata in mediazione” all’incontro fissato".
Ecco allora il rimedio del legislatore per punire la contumacia nella mediazione. Con il recente decreto 212/2011 che modifica il 5° comma dell’articolo 8 del d. lgs n. 28/2010 si dispone che “con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice condanna la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento allo stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. L’ordinanza è dichiarata non impugnabile e non è nemmeno modificabile e revocabile.
Pugno di ferro quindi contro chi cerca di bypassare la mediazione definendola un’inutile balzello ed appesantimento del procedimento giudiziario. Pertanto, per le ipotesi di mediazione obbligatoria non si potrà snobbare la seduta dal mediatore; chi lo fa non solo indebolisce la propria posizione nel successivo processo, ma va incontro a una conseguenza economica. Da subito, senza nemmeno aspettare la sentenza definitiva del grado di giudizio.
Camera di Commercio di Isernia, tel. 08654551
Fonte: Newsletter 1^ quindicina Gennaio 2012