La Camera di commercio, a norma dell’art. 30 del R. D. 20.9.1932, n. 2011, e della legge di riforma del 29.12.1993, n. 580, promuove iniziative aventi per scopo l’incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia d’intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici che esistono nella provincia. In assolvimento di tale funzione l’Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma d’interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell’attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti. Le quattro aree prioritarie d’intervento promozionale sono quelle del miglioramento della produttività delle aziende, della commercializzazione all’interno e all’estero, dell’assistenza tecnica e della formazione, degli studi, ricerche e documentazione.
I soggetti che intendono ottenere contributi, sovvenzioni, ecc. per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell’economia provinciale debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, e comunque in tempo utile per la formazione del bilancio di previsione dell’Ente, corredata della scheda progettuale, debitamente compilata, che allegata al presente regolamento ne forma parte integrante.
Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al regolamento qui allegato.