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adempimenti » Agenti di affari in mediazione

  • DATA:
    08-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    05-04-2012

L'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Chi è mediatore
Rientrano in questa categoria le seguenti figure (precedentemente iscritte nelle apposite sezioni del Ruolo, poi soppresso dal D.Lgs. 59/2010 - v. sotto):
- gli agenti immobiliari, cioè i mediatori immobiliari che svolgono attività per la conclusione di affari riguardanti immobili (terreni, fabbricati, ecc.) e aziende;
- gli agenti merceologici, cioè i mediatori che svolgono attività per la conclusione di affari relativi a merci, derrate o bestiame;
- gli agenti con mandato a titolo oneroso, che operano
nel settore immobiliare: essi ricevono l'incarico da una sola parte, della quale tutelano gli interessi e da cui sono legittimati a ricevere la provvigione;
- gli agenti in servizi vari, cioè coloro che svolgono attività per la conclusione di affari nel settore dei servizi (per esempio in campo pubblicitario).

Chi non è mediatore
Non rientrano in questa categoria, in quanto soggetti ad altre normative: 
- l'agente di cambio (Legge 402/1967);
- il mediatore marittimo (Legge 478/1968);
- il mediatore di assicurazioni o broker (Legge 792/1984);
- il mediatore di servizi turistici (art. 9 Legge 217/1983 e Leggi regionali di settore);
- il mediatore creditizio (Dpr 287/2000) e il promotore di servizi finanziari (art. 5 Legge 1/1991);
- le agenzie d'affari (art. 115 e seguenti del T.u.l.p.s.; art. 205 e seguenti del relativo Regolamento, così come modificato dal D.Lgs. 112/1998).

Requisiti
Chi intende svolgere l'attività di mediazione è soggetto al possesso di determinati:

-
requisiti morali: non essere fallito, non aver riportato condanne per determinati reati;
-
requisiti professionali: aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver frequentato un apposito corso di formazione.

Questi ultimi sono accertati attraverso il superamento di un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'esame ha luogo dinanzi ad un'apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio.

Novità
Dall'8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Tuttavia secondo la Circolare Ministeriale n. 3635/c, nel periodo transitorio, fino all’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 80 della Direttiva Servizi (Decreto 26 ottobre 2011, pubblicato in G.U. il 13 gennaio 2012), la Camera di Commercio, effettuate le dovute verifiche, ha continuato ad iscrivere provvisoriamente i soggetti richiedenti nel ruolo soppresso e a gestirne l’aggiornamento.

La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (v. sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Agenti di affari in mediazione

Oristano

  
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