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approfondimenti » I servizi degli Uffici metrici

  • DATA:
    31-07-2009
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    31-07-2009

Il compito primario dell'Ufficio metrico è quello di garantire la buona fede pubblica nelle transazioni commerciali. L'Ufficio metrico effettua controlli sia su richiesta dei fabbricanti metrici ed utenti metrici, sia di tipo ispettivo, svolta autonomamente dall'Ufficio.

Le verifiche eseguite su richiesta sono:
- la verifica prima
- la verifica periodica
- il collaudo di posa in opera
- la rilegalizzazione

L'attività del servizio metrico ha per oggetto un gran numero di strumenti di misura, tra questi ci sono: 
-
strumenti per pesare
- misuratori per gas
- misuratori per acqua
- misuratori per carburanti
- misure lineari materializzate
- masse campione
- dispositivi vari associabili a strumenti metrici

Uno strumento di misura, per poter essere utilizzato nell'ambito di scambi commerciali nel nostro Paese, deve essere conforme a quanto riportato nel "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure" approvato con R.D. del 12/06/1902 n.226. Nel caso in cui lo strumento non sia contemplato nel regolamento, deve essere sottoposto prima della sua messa in commercio ad un esame di approvazione del modello che viene eseguito su un prototipo dall'Ufficio Centrale Metrico. Questo esame è essenzialmente volto ad accertare che lo strumento abbia idonee caratteristiche metrologiche.

Verifica prima degli strumenti metrici
Tutti gli strumenti metrici, (masse e misure campioni di capacità, strumenti per pesare, strumenti per misurare liquidi sia acqua che prodotti petroliferi bianchi neri G.P.L. oli e metano, misure lineari, convertitori di volume, cronotachigrafi) prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una prima verificazione, che ha lo scopo di accertare l'idoneità e la rispondenza ai requisiti di legge o all'approvazione Ministeriale del modello. E' la verifica più importante, poiché non consente l'immissione in commercio e quindi l'utilizzo di strumenti difettosi o in ogni caso non idonei. Di norma si svolge presso il fabbricante-costruttore di strumenti, ma a richiesta può anche essere eseguita presso l'utente utilizzatore (per gli strumenti fissi). In questa fase vengono apposti tutti i sigilli previsti. Con il decreto di recente entrata in vigore viene data la possibilità anche ai fabbricanti di effettuare la verificazione prima conseguendo il rilascio della concessione di conformità metrologica. I fabbricanti avranno infatti la possibilità di autocertificare i loro strumenti prodotti senza doverli sottoporre alla verifica da parte degli ispettori metrici, in base ai principi di garanzia della qualità. Ai fini dell'ottenimento della concessione saranno coinvolti organismi di certificazione accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. Il decreto prevede inoltre il principio di mutuo riconoscimento delle verifiche effettuate tra i Paesi membri dello Spazio economico europeo.

L'ufficio Metrico gestisce l'elenco dei fabbricanti e riparatori di pesi e misure esistenti nella propria provincia elencati in ordine cronologico. Chiunque si propone di fabbricare o riparare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla prefettura della località nella quale intende esercitare la sua industria, tramite l'Ufficio metrico competente per provincia. Alla dichiarazione unirà:
a. un'impronta delle marche di fabbrica, colle quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verificazione prima. I marchi conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;
b. un certificato, dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata nell'ufficio metrico competente per provincia. Il prefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato. Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima in un ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a quell'ufficio la ricevuta di cui sopra.

Verifica prima degli strumenti che rispondono ai "requisiti comunitari"
Sugli strumenti, che rispondono ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea, recepite dagli Stati membri, (la direttiva CEE n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, recepita dal D.P.R. n. 798 del 12 agosto 1982; la direttiva CEE n. 75/33/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori d'acqua fredda, recepita dal D.P.R. n. 854 del 23 agosto 1982; le direttive CEE 73/362/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure lineari materializzate, - e CEE 78/629/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE 73/362/CEE - recepite dal il D.P.R. n. 864 del 23 agosto 1982 ecc.) per i quali il fabbricante ha presentato idonea documentazione, vengono eseguite tutte le prove elencate nelle norme di approvazione apponendovi "i marchi CEE". Questi strumenti possono essere commercializzati liberamente in tutti i paesi dell'U.E., come se fossero prodotti da fabbricanti di quel paese.

Pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare, fabbricati in paesi non appartenenti all'U.E.
Qualora un fabbricante nazionale importasse da paesi non appartenenti all'U.E. degli strumenti metrici, questo, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, o a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima. La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, e che sono conformi alle disposizioni di legge, rilascia un certificato di scarico, della bolletta-cauzione, il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione. A questo punto gli strumenti idonei vengono sottoposti alla verificazione prima, se gli strumenti presentati non risultano idonei vengono rispediti al mittente, a cura del fabbricante-importatore.

Verificazione dei misuratori dei gas
I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, prima di essere posti in uso e, quando sono stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.

Verifica strumenti CE
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, cioè quelli che richiedono l'intervento dell'uomo durante la pesatura, per via della pericolosità di questa operazione, devono essere provvisti del marchio di conformità CE (apposto in modo ben visibile sullo strumento) e sono disciplinati dal D.Lgs. del 29/12/1992 (attuazione della direttiva 90/384/CEE). Questi strumenti, per poter essere immessi sul mercato, devono essere conformi a determinati requisiti essenziali fissati nella sopraccitata direttiva; detta conformità può essere attestata a scelta del richiedente in due modi diversi. Il primo (attuato solitamente per produzioni in serie) in cui è previsto che il processo di fabbricazione disponga di un sistema di garanzia della qualità della produzione, consiste nel sottoporre un esemplare dello strumento di cui si vuole iniziare la produzione all’“Esame CE del Tipo” a cui deve seguire una procedura chiamata “dichiarazione di conformità al tipo” con la quale un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità della produzione e ne attesta l'idoneità. Il fabbricante che si avvale di questa procedura, si impegna a mantenere nel tempo gli standard qualitativi della produzione previsti; il sistema produttivo è sottoposto a controlli di sorveglianza (sorveglianza CE) da parte dello stesso organismo notificato. La seconda via per attestare la conformità dello strumento ai requisiti essenziali consiste nel sottoporlo alla "verificazione CE all'unità", questa procedura, che viene generalmente seguita nel caso in cui si abbiano un ristretto numero di strumenti, consiste nell'esaminarli e nell'approvarli singolarmente, quindi a differenza del caso precedente si esamina la strumento piuttosto che il sistema di produzione. Anche gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla verificazione periodica, con le stesse modalità previste per gli altri tipi di strumenti.

Verificazione periodica degli strumenti metrici
E' la fase successiva alla verificazione prima. Ogni strumento posto in commercio è sottoposto, periodicamente, ad un controllo di funzionalità. Sono esclusi da questo controllo le misure lineari, le misure di capacità quando siano di vetro di terracotta o simili, i pesi, i misuratori di metano "per uso domestico", i misuratori per l'acqua. La vecchia normativa prevedeva una scadenza biennale indipendentemente dall'ultimo controllo. Attualmente è prevista una scadenza differenziata per tipi di strumenti, con riferimento all'ultimo controllo. Ossia uno strumento va sottoposto a verifica periodica solamente se sono trascorsi gli "x" anni a lui assegnati, a meno di rimozione dei sigilli metrici posti a protezione degli organi interni e della catena metrologica. Ma in questo caso gli "x" anni decorrono dalla data di rilegalizzazione che di conseguenza viene a rivestire lo status di verifica periodica.

Per l'effettuazione di questo tipo di verifica l'Ufficio metrico si serve del ruolo degli utenti metrici. Tali ruoli sono formati dalle Camere di Commercio e vi devono essere iscritte tutte quelle "attività" che utilizzano quegli strumenti metrici (che devono essere poi sottoposti a verifica periodica), nel loro normale ciclo di lavorazione. Attualmente il 90% dell'utenza richiede la verifica a domicilio dei propri strumenti. Tale verificazione deve farsi esclusivamente presso l'esercizio dell'utente.

Collaudo di posa in opera
Corrisponde ad una verifica prima e si esegue sul luogo di funzionamento dello strumento. Detta verifica deve essere richiesta dai fabbricanti metrici per quegli strumenti "fissi", quelli che per loro natura sono vincolati al terreno o che comunque devono essere verificati sul luogo di esercizio (pese a ponte in bilico, misuratori di carburanti, ecc.).

Rilegalizzazione
E' la verifica che si esegue a seguito di una richiesta fatta da un fabbricante, che per motivi tecnici ha rimosso dei sigilli di stato su di uno strumento metrico. Questa verificazione viene eseguita senza preavvisare l'utente. Si è obbligati a preavvisare solamente se si dovranno eseguire verifiche su particolari strumenti, autobotti chilolitriche o contalitri, misuratori fissi di carburanti, pese fisse, convertitori di volume, ecc., per la cui esecuzione i fabbricanti devono predisporre particolari strumenti o attrezzature. Con il nuovo regolamento sulla verifica periodica la rilegalizzazione ha assunto lo status di verifica periodica (dalla data di effettuazione parte il conteggio per la verifica periodica successiva).

Rete dei Laboratori delle CCIAA e servizi informativi ad indirizzo tecnologico
Fonte: Rete nazionale dei laboratori delle Camere di Commercio

  
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