L'art. 2615 bis del Codice Civile dispone che, "Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del Registro delle imprese".
È richiesta la redazione della sola situazione patrimoniale al solo scopo di tenere informati i terzi sulla consistenza patrimoniale del consorzio.
La legge pertanto non prevede:
a) la pubblicità del bilancio (ma della sola situazione patrimoniale);
b) che la situazione patrimoniale sia preventivamente approvata dall'assemblea dei consorziati, anche se può ammettersi una clausola statutaria che stabilisca l'approvazione. Non è necessario dunque depositare il verbale di approvazione da parte dell’assemblea.
La situazione patrimoniale va depositata presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione il consorzio ha la sede legale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Nell’anno 2010 il deposito dovrà avvenire entro e non oltre il 1 marzo 2010 (il 27 e il 28 febbraio sono rispettivamente sabato e domenica, pertanto la scadenza va al primo giorno feriale successivo).
Il deposito tardivo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 206,00 euro ad un massimo di 2.065,00 euro. Per il principio dettato all'art.16 della L. n. 689/81, l'importo potrà essere ridotto a 412,00 euro.
Consorzi di Garanzia Fidi
Per quanto riguarda i consorzi di garanzia fidi, (cioè quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associate), è necessario far riferimento alle disposizioni dettate dall’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36.
Questa normativa prevede che:
1. le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
2. il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le S.p.A, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica (modello B + Intercalare S).
Formato XBRL
Unioncamere, con nota del 23 Dicembre 2009 ha chiarito che l’obbligo di adottare la modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile XBRL si applica anche ai consorzi, tenuti a depositare nel registro delle imprese le tabelle dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL.