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servizi » Certificazione antimafia

  • DATA:
    07-02-2007
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La sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione per procedimenti penali a carico di cittadini, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese facenti capo a soggetti su cui gravano dette cause, condizionano il rilascio di una licenza o autorizzazione da parte della pubblica amministrazione e la possibilità di stipulazione, o approvazione, di un contratto con la stessa Pa.
Ad esempio, per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione relativi a lavori e forniture, per un valore complessivo superiore a 150 mila euro, occorre produrre la cosiddetta certificazione antimafia, da cui risulti l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione (per provvedimento definitivo di una misura di prevenzione o per procedimento di prevenzione).
I certificati di iscrizione al Registro delle imprese e quelli anagrafici con "dicitura antimafia" sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate in materia dalle Prefetture. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando il Registro delle imprese in cui l’impresa è iscritta.
Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l’inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell’impresa.
A seconda delle differenti forme d’impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone:
- per l’impresa individuale: l’imprenditore;
- per la società in nome collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
- per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui le interrogazioni effettuate dalle Camere di commercio diano esito positivo, nel senso che la persona su cui si sta effettuando la ricerca è iscritta nell’archivio della Prefettura, il certificato antimafia viene bloccato e l’interessato è invitato a richiedere la comunicazione antimafia direttamente alla Prefettura competente, senza che ciò implichi la sussistenza di provvedimenti restrittivi nei confronti del soggetto.
Al contrario, nell’ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza, il certificato rilasciato recherà in calce l’elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l’apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Certificazione antimafia

  
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