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adempimenti » Denominazione d'origine vini

  • DATA:
    02-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    15-11-2007
Con l’espressione “denominazione d’origine” si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, con cui viene qualificato un vino di rinomata qualità, le cui specifiche caratteristiche sono la risultante delle condizioni naturali dei luoghi e dei metodi di vinificazione generalmente seguiti nella zona.
I vini a denominazione d’origine si distinguono in vini DOC (denominazione d’origine controllata) e vini DOCG (denominazione d’origine controllata e garantita). L’IGT (indicazione geografica tipica) designa il nome geografico impiegato per contraddistinguere il vino.
Sia le denominazioni di origine controllata, sia le indicazioni geografiche tipiche sono attribuite alle produzioni di vini rispondenti alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di produzione.
I disciplinari di produzione devono contenere:
- la denominazione di origine del vino;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uve e di vino per ettaro;
- il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve al momento della vendemmia;
- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il grado alcolico minimo per essere destinato al consumo;
- le condizioni geomorfologiche dell’ambiente e le tecniche di coltivazione normalmente effettuate e caratteristiche della zona;
- le modalità dell’esame chimico-fisico ed organolettico;
- l’eventuale periodo minimo di invecchiamento o affinamento;
- l’eventuale imbottigliamento in zone (o sottozone) delimitate.
Per ciascun vino a denominazione d’origine controllata, o controllata e garantita, o con indicazione geografica tipica, i terreni vitati devono essere iscritti, su denuncia dei conduttori interessati, nell’apposito Albo dei vigneti, la cui tenuta è stata recentemente trasferita dalle Camere di commercio alle Regioni. L’Albo è pubblico e può essere consultato da chiunque ne abbia interesse e ne faccia richiesta.
I terreni vitati destinati alla produzione dei vini IGT devono essere denunciati ed iscritti negli Elenchi speciali delle vigne. La rivendicazione delle denominazioni d’origine e della indicazione geografica è richiesta dal conduttore del vigneto, nel periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve. Tale denuncia deve essere presentata al Comune, che, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione provvede ad inviare la denuncia stessa alla Camera di commercio. L’ente camerale, accertata l’esattezza dei dati contenuti nella denuncia, rilascia al conduttore la relativa ricevuta entro trenta giorni.
Ai fini dell’utilizzazione delle rispettive denominazioni d’origine, i vini, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti ad una analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. L’analisi chimico-fisica è effettuata, su richiesta dell’interessato, dalla Camera di commercio che si avvale dei Laboratori chimico-merceologici. Tale analisi mira a verificare che i requisiti chimico-fisici del vino corrispondano a quelli del disciplinare di produzione.
L’esame organolettico è effettuato, sempre su richiesta dell’interessato, dalla Commissione di degustazione funzionante presso la Camera di commercio.
Ufficio Agricoltura
Fonte: Redazione Camera di commercio
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