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approfondimenti » Il Codice dell’Ambiente e il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4

  • DATA:
    11-02-2008
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    09-09-2008
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Il Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006) dà attuazione ad un'ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 3008 del 2004, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale.
Il Codice dell’Ambiente è un corpus normativo di 318 articoli, che razionalizza la legislazione ambientale, ed è suddiviso in sei capitoli:
- disposizioni comuni e principi generali
- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Il Codice dell’Ambiente è stato recentemente modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2008, che prevede ulteriori disposizioni correttive e integrative. Il nuovo decreto prevede novità anche sul fronte delle Camere di commercio, in particolare alcuni obblighi a carico delle imprese, in vigore dal 13 febbraio 2008. Nel dettaglio, le novità riguardano l’annuale dichiarazione ambientale (MUD) ed i registri di carico e scarico.

MUD – Modello di dichiarazione ambientale
L'obbligo del "MUD" (Modello unico di dichiarazione con cui si comunicano alle Autorità i rifiuti gestiti nell'anno precedente) torna per i produttori di determinati rifiuti speciali non pericolosi, per scomparire invece, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, per le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Pertanto l’elenco dei soggetti obbligati alla presentazione annuale del Modello unico di dichiarazione ora comprende:
-chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
-i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
-le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di
rifiuti
-i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni
industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
-I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati
Nel contempo vengono dichiarati esenti dall’obbligo di presentazione i seguenti soggetti:
-gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume
di affari annuo non superiore a euro ottomila
-le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'articolo 212, comma 8,
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più
di dieci dipendenti
-i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio pubblico
di raccolta competente per territorio previa apposita convenzione.

La comunicazione, annuale, deve essere presentata con le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, presso la Camera di commercio competente per territorio. Il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo non intervengano modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dopo la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto. La modulistica cartacea per la presentazione del MUD non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. Il software per la compilazione del MUD 2008 (anno di riferimento 2007), come
consuetudine, viene diffuso entro i primi 10 giorni del mese di marzo.

Vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti
L’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. n. 4 del 2008 introduce una novità per quanto riguarda i registri di carico e scarico rifiuti, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente numerati e vidimati, ed assegnando tale compito alle Camere di
commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le Camere di commercio erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle Camere di commercio e dall'Agenzia delle Entrate.
Ora le Camere di commercio dovranno pertanto vidimare anche i registri di carico e scarico, siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici,- ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle Entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.
I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007 (pubblicata sulla G.U. dell’11 settembre 2007 n. 211). Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005. I registri già attivi (il D.Lgs. 152 del 2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall’entrata in vigore del correttivo, che coinciderà con mercoledì 13 febbraio 2008, e le imprese dovranno adottarne uno nuovo.

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Fonte: Redazione Camera di commercio

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