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Vota:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono chiamate dalla Legge 82/1994 “imprese di pulizia”. Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi. Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni per la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi. Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione. Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) al Registro delle imprese o, secondo i casi, all'Albo delle imprese artigiane, dichiarando di possedere i seguenti requisiti:- onorabilità (art. 2, L. 82/94) - capacità economico-finanziaria (art. 2, c. 1, D.M. 274/97) - capacità tecnica e organizzativa (art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97; art. 10, c. 3, D.L. 7/2007, convertito con modificazioni in Legge 40/2007). I requisiti tecnico-organizzativi sono richiesti solo per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Tali imprese devono inoltre nominare un responsabile tecnico. Le imprese possono ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata. SCIA Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA). La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti: - agente di affari in mediazione; - agente e rappresentante di commercio; - autoriparazione; - commercio all’ingrosso; - facchinaggio; - impiantistica; - mediatore marittimo; - pulizia; - spedizioniere. La SCIA deve: - essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica; - essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2); - contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative. Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari. Per maggiori particolari consultare il sito della propria camera di Commercio (v.sotto). Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
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