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adempimenti » Attività di acconciatore
DATA:
01-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
05-07-2011
La qualifica di “acconciatore” è stata introdotta dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174. E’ stata così superata la precedente normativa che prevedeva varie specializzazioni (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e barbiere), ora riassunte nella figura dell’acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili.
Si tratta di una legge che fissa la cornice della nuova disciplina, in quanto spetta alle Regioni e alle Province Autonome definire il regime autorizzatorio per aprire un’impresa nel settore. Per una informazione il più possibile precisa è quindi necessario consultare la normativa regionale o provinciale di riferimento (vedi in proposito il sito della locale Camera di commercio).
Per accedere all'attività di acconciatore è in genere sufficiente (se non diversamente specificato dalla normativa regionale o provinciale) la presentazione al Comune territorialmente competente della dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo stabilisce l'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, che elimina i criteri della distanza minima tra un esercizio e l'altro, della presenza numerica di altri operatori del settore e l'obbligo della chiusura infrasettimanale. Rimane l'obbligo di possedere:
- la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;
- i requisiti di qualificazione professionale.
Trattandosi di attività tipicamente artigiana, chi è in possesso dei requisiti artigiani è tenuto ad iscriversi nell'Albo Imprese Artigiane. In tal caso occorre quindi la qualificazione professionale del titolare (nel caso di impresa individuale artigiana) o di uno dei soci (nel caso di società artigiana).
Ufficio Albo imprese artigiane
Fonte: Redazione Camera di commercio
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