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adempimenti » Agenti e rappresentanti di commercio

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    05-04-2012

L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Novità
Ai sensi della Legge n. 204/1985, per esercitare tale attività occorreva la preventiva iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio.

Tuttavia con l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva servizi), il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato soppresso (art. 74, comma 1).

Tuttavia secondo la Circolare Ministeriale n. 3635/c, nel periodo transitorio, fino all’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 80 della Direttiva Servizi (Decreto 26 ottobre 2011, pubblicato in G.U. il 13 gennaio 2012), la Camera di Commercio, effettuate le dovute verifiche, ha continuato ad iscrivere provvisoriamente i soggetti richiedenti nel ruolo soppresso e a gestirne l’aggiornamento.

La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (v. sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

Per effetto della Direttiva Servizi, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio.

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
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