Logo camcom.gov.it - Torna alla Home
  
Attualita

Attualità

Le ultime notizie del portale cameradicommercio.it
Attualita

adempimenti » Mediatori marittimi

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    26-05-2011

Sono mediatori marittimi gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della propria attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di determinati requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione costituita presso la Camera di Commercio.

Novità
Dall'8 maggio 2010 è stato soppresso il Ruolo dei mediatori marittimi, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che ha sostituito la DIA - v.sotto) corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

SCIA
Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.

La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.

Ufficio Albi, registri, ruoli ed elenchi
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Mediatori marittimi

Treviso

adempimenti

  
Le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio

Italiane
Estere
Ricerca

Ricerca

Cerca per concetto
Cerca per provincia
Cerca per ATECO
Inserisci la tua chiave di ricerca