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Qual è l'importoIl Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale. Il provvedimento che stabilisce le somme da versare nel 2011 è il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011. Gli importi dovuti per il 2011: Il diritto annuale per il 2011 e dovuto in cifra fissa dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto (inserire il link al Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011). I soggetti di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 3, del decreto sono tenuti, per il 2011, in via transitoria, al versamento di un diritto in cifra fissa (pari a 200 euro).Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011). Per i soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3, del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011, Il diritto annuale per il 2011 è dovuto in misura correlata al fatturato dell'impresa determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le misure fisse e le aliquote per scaglioni stabilite nella tabella di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011. Nota Bene: le Camere di Commercio, ai sensi del comma 10, dell'articolo 18, della legge 29-12-1993 n. 580, come modificata dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, possono aumentare la misura del diritto annuale fissata dal decreto ministeriale fino a un massimo del 20%. Pertanto, le imprese aventi sede nella circoscrizione di CCIAA che hanno deliberato tale aumento devono maggiorare gli importi dovuti della percentuale di maggiorazione stabilita, come riportato nella tabella allegata. Arrotondamenti:
Chi versa in cifra fissaI soggetti tenuti al pagamento in cifra fissa per il 2011 sono:
Chi versa in misura correlata al fatturatoTutte le altre imprese iscritte nel registro delle imprese versano un diritto commisurato al fatturato conseguito nell'esercizio 2010 secondo le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato con un minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 40.000 euro, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico. Per tutte le imprese che versano in misura correlata al fatturato, il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto fisso dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa, secondo la tabella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico. Quanto versano le nuove imprese iscritte nel corso del 2011Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico,tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione. Le nuove imprese (tranne le società semplici agricole che versano 100 euro) di cui al comma 2 dell'articolo 4, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico, iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200 euro, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito ai commi 1 e 2, dell'articolo 4, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico
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