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Soggetti obbligati al pagamento del dirittoLe imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al pagamento del diritto annuale previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risulta iscritta o annotata la sede principale dell'impresa nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. Anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) versano il diritto dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risultano iscritti. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio. Le imprese con sede legale all'estero devono versare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di commercio di iscrizione. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
Tali soggetti, se iscritti o annotati nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio o nel corso dell'anno di riferimento, sono tenuti al versamento del diritto annuale. Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro delle imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
Soggetti non obbligati al pagamento del dirittoNon sono obbligati al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 i soggetti sotto indicati a condizione che sussistano le condizioni previste dalla norma, ovvero:
Le cause di cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4, del D.M. 359/2001 sopra citato. Altri Casi
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