Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese è stato istituito dalla legge 580/93.
È tenuto in ogni provincia e costituisce l'anagrafe generale dell'imprenditoria locale.
Ha lo scopo di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano, che vanno comunicati al Registro per la registrazione e la relativa certificazione.
Il Registro delle Imprese si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale, alle quali è stata affiancata anche quella per le Società tra avvocati.
Per le imprese individuali, l'iscrizione è effettuata dal titolare entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività; per le società, è competente il notaio o gli amministratori che devono presentare la domanda di iscrizione sempre entro 30 giorni che decorrono dalla data dell'atto costitutivo.
Il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) - che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti - è annesso al Registro delle Imprese.
Dal 1° luglio 2003 è obbligatorio l'invio telematico degli atti societari, ad esclusione di quelli degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel REA.
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