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servizi » Certificazioni anagrafiche

  • DATA:
    07-02-2007
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L’anagrafe economica è l’unico strumento completo per conoscere vita e fatti di una qualsiasi impresa, grande o piccola che sia. Chi vuol prendere visione della situazione anagrafica di un’impresa può rivolgersi all’ufficio del Registro delle imprese della propria Camera di commercio. Oltre alla consultazione diretta dell’archivio e alla possibilità di ottenere copia di atti e documenti scritti e depositati, l’ufficio è in grado di offrire elenchi di imprese suddivise per settori merceologici, classe di capitale sociale, numero di addetti, provincia o comune di appartenenza. I certificati hanno valenza probatoria su quanto risulta depositato o iscritto nel Registro delle imprese.

Oltre ai certificati di iscrizione possono essere rilasciati certificati attestanti il deposito di atti e la mancanza di iscrizione. Per l’uniformità della certificazione anagrafica a livello nazionale, i certificati sono rilasciati secondo i modelli ministeriali e si suddividono in certificati ordinari e storici. I primi attestano i dati dell’impresa al momento del rilascio, i secondi, oltre alla posizione attuale, certificano le variazioni che si sono succedute nel corso del tempo.

Certificati di iscrizione abbreviati e completi

I certificati di iscrizione abbreviati sono quelli che attestano la sola esistenza dell’impresa, di cui si consegue così l’identificazione univoca e le informazioni legali essenziali. Recano, infatti, il numero d’iscrizione, la data di iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica e la sede dell’impresa. I certificati di iscrizione completi sono quelli che contengono, in aggiunta ai dati identificativi essenziali, informazioni legali, amministrative ed economiche, comprese la descrizione dell’attività esercitata, le unità locali e le persone aventi cariche sociali. Con questo tipo di certificato si ha una "fotografia" completa dell’impresa. Rientrano nel gruppo dei certificati di iscrizione quelli idonei a certificare l’esistenza delle unità locali e delle sedi secondarie.

Certificati speciali

Per ottenere i certificati speciali i richiedenti devono indicare sommariamente nella richiesta quanto deve risultare dalla certificazione. Per esempio, è possibile certificare che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata. Possono inoltre essere rilasciati certificati sugli assetti proprietari, dai quali è agevole desumere l’elenco dei soci ed i trasferimenti di quote avvenuti in una certa società a responsabilità limitata.

Certificati storici

I certificati storici riportano, oltre ai dati identificativi dell’impresa, le informazioni riguardanti gli atti e le comunicazioni iscritti o depositati al Registro delle imprese e le modificazioni avvenute in un certo periodo di tempo. Si possono richiedere certificati riguardanti l’impresa dalla sua nascita in avanti o limitati a determinate date o trascrizione di atti. Essi contengono un maggior numero di notizie rispetto agli altri certificati, presentando informazioni sia remote che attuali sulle imprese.

Certificati di deposito

I certificati di deposito attestano l’avvenuto deposito di atti e di modelli riguardanti le richieste di iscrizione o le denunce al Repertorio economico amministrativo. Questo tipo di certificazione ha per obiettivo la dimostrazione dell’avvenuta presentazione degli atti relativi ad una predeterminata impresa, ad un certa data e in un determinato Registro delle imprese.

Certificati di non iscrizione

I certificati che attestano la mancanza di iscrizione di una impresa nel Registro delle imprese di una determinata provincia sono denominati certificati di non iscrizione. Essi riportano i dati essenziali relativi all’imprenditore o ad altro soggetto per il quale è richiesta la certificazione e la non iscrizione nel Registro delle imprese.

Novità
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2012 (Legge 183 del 12.11.2011), a decorrere dal 1° gennaio 2012 nessuna Pubblica Amministrazione può richiedere o accettare dagli utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le PA dovranno, invece, verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dagli utenti in sostituzione dei certificati stessi.
Saranno poi le stesse PA ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive e ad effettuare i relativi controlli sulle stesse.
Pertanto, tutti i certificati prodotti dagli uffici pubblici saranno validi solo per i rapporti tra privati e su di essi verrà apposta la dicitura:
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Certificazioni anagrafiche

  
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